INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI INCENTIVATI O CHE BENEFICIANO DI MINIMI GARANTITI
Al fine di consentire l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo e la corretta erogazione degli incentivi e/o il corretto riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, è necessario che:
-
l’impianto su cui viene installato il sistema di accumulo sia dotato di idonee apparecchiature di misura. A tal riguardo si precisa che:
-
- nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, qualora le apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta siano caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle predette apparecchiature deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione AEEG 88/07 e s.m.i.;
- nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata da un sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionali e, qualora non fossero presenti, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia prodotta, conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione AEEG 88/07 e s.m.i.;
- nei casi di sistemi di accumulo istallati in unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e/o l’accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011, si rimanda a quanto disposto dai succitati decreti e dalle “Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)”;
-
- il Soggetto Responsabile invii al GSE, entro 30 giorni dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo, la comunicazione di installazione di sistemi di accumulo all’indirizzo di posta elettronica info@pec.gse.it, redatta utilizzando il modello allegato e completa della documentazione da allegare ivi indicata.
a. il prefisso:
-
- " FTV” (per impianti fotovoltaici incentivati);
- “IAFR” o “FER” (per impianti incentivati diversi dai fotovoltaici);
- “CAR” (per le unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento);
- "PMG” (per impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti);
b. la dicitura “INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO”;
c. il numero identificativo (numero pratica) e/o il numero di convenzione RID (per gli impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti) dell'impianto.
Esempio: per un impianto fotovoltaico incentivato che benefici anche dei prezzi minimi garantiti l’oggetto della e-mail sarà “FTV - PMG - INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO – 000001 – RID000001”.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate determinerà la sospensione dell’erogazione delle tariffe incentivanti e/o degli altri benefici e riconoscimenti previsti per l’impianto a partire dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo.